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STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE TOGETHER CON ROBERTO

Titolo I
Costituzione e scopi


Art.1 - Denominazione e sede
Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di volontariato denominata “Together con Roberto”, con sede nel Comune di Tenno.
Essa opera nel territorio provinciale, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Art.2 - Principi ispiratori
L’Associazione “Together con Roberto” è nata in ricordo di Roberto Galli, strappato alla vita all’età di soli 31 anni, per non dimenticare l’esempio che ci ha lasciato: amava la vita, l’amicizia, la famiglia, il volontariato, la solidarietà ed il suo territorio, e con il pensiero costantemente rivolto a lui troveremo la forza di trasformare il dolore nella realizzazione di tante opere di bene.
Art.3 - Scopi
L’Associazione “Together con Roberto” non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- sostenere le popolazioni del mondo che versano in condizioni di estrema povertà, in situazioni di fame e di sofferenza collettive derivanti ad esempio da calamità naturali o da effetti distruttivi dell’azione umana;
- favorire il miglioramento delle condizioni di vita, nonché delle condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle popolazioni del Terzo mondo, e in particolare dei bambini e dei ragazzi, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale, anche mediante l’invio di esperti e volontari con mansioni d’intervento e monitoraggio;
- sensibilizzare la collettività locale sulle tematiche relative alle suddette popolazioni in situazioni di fame, sofferenza e povertà, nonché in generale ai problemi legati alla giustizia, allo sviluppo e alla pace.
Art.4 - Attività
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- assistere moralmente e materialmente le popolazioni che nel loro Paese d’origine si trovano in grave situazione di bisogno, raccogliendo e inviando loro beni di prima necessità quali cibo, denaro, vestiti, medicine;
- aiutare e sostenere i popoli del Terzo mondo, ed in particolare le fasce più giovani, promuovendo l’adozione a distanza, garantendo loro le basilari cure sanitarie di cui essi necessitano, e permettendo ad essi di poter accedere alla scolarizzazione di base attraverso interventi finalizzati a creare le strutture a ciò attrezzate e/o fornendo sostegno a Enti pubblici o privati operanti in quegli Stati con le medesime finalità;
- promuovere incontri, dibattiti, seminari al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica provinciale e nazionale circa le gravi e problematiche condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico delle persone che vivono nelle aree svantaggiate del mondo;
- promuovere, in ambito locale, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli di natura socio-culturale e sportiva, per il sostegno delle iniziative e dei progetti menzionati in precedenza;
- collaborare con altre organizzazioni di volontariato, Enti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare o coordinare azioni di cooperazione e solidarietà internazionale attinenti alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo


Art.5 - Ammissione degli associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a provvedere all’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Contro l’eventuale diniego, motivato, da parte del Consiglio Direttivo, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 - Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.7 - Diritti e doveri dei soci
I soci si dividono in soci fondatori e ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’ente.
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.8 - Prestazioni degli aderenti
L’attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto del personale volontario permanga rilevante.
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di ciascun anno;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III
Organi sociali


Art.10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.11 - L’Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e di funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. E’ ammessa una sola delega per associato.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea ordinaria deve:
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L’Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.14 - Assemblea in videoconferenza
L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.
Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da cinque a undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Può essere revocato dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di Tesoriere.
E’ compito del Segretario quello di redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Art.16 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e di funzionamento
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, per lettera o per email, che deve pervenire ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 14 per
l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Art.17 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Art. 18 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Resta in carica due anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Titolo IV
Norme sul patrimonio dell’Associazione


Art.19 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.
Art.20 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo V
Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali


Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto al altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare.
Art.23 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legge 266 del 1991, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili








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